Italian court dismisses appeal for remittal due to absolute genericity and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal for remittal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The court found the request failed because it was absolutely generic, merely asserting the existence of legal requirements without precise argumentation. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict rigor required for such exceptional procedural remedies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, c.p.p.; Art. 36, comma 1, c.p.p.: An appeal for remittal is inadmissible if the request is absolutely generic and fails to specify the precise legal grounds justifying the remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BORS GABRIEL nato il 06/08/1971 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letta l'istanza di rimessione proposta da Bors Gabriel; rilevato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, essaLG ) comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, regola di giudizio la quale a sua volta presuppone una stringente rigorosità nella valutazione dei profili di specificità della relativa richiesta quanto alla puntuale indicazione dei relativi costituti fondanti; ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, la richiesta di rimessione pecca per assoluta genericità, proprio perché apoditticamente rivendica la sussistenza dei relativi presupposti legittimanti, prospettando temi all'evidenza inconferenti e comunque addotti in termini del tutto imprecisati; ritenuto che alla rilevata inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'ari 616, comma 1 , cpp
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. AA, u-yo L