Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19691/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19691/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Pappadia inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court found that all grounds raised were either merely repetitive of issues already properly addressed by the lower court or lacked the specific legal arguments required for a cassation review. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict admissibility criteria for challenging the final judgment on appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if grounds are merely repetitive of merits already decided or lack specific legal arguments required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetitive grounds legal argumentation court costs penal procedure final judgment perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPADIA GABRIELE nato a CASERTA il 20/02/1974 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Pappadia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le relative doglianze sono: -meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in relazione alla imputabilità del prevenuto e alla valutazione della perizia all'uopo disposta); afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; aspecifiche rispetto alle argomentazioni spese nel negare la sospensione condizionale della pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31