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Ordinanza — n. 19579/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal against reduced theft sentence for lack of concrete grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19579/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Maurizio Peverello's appeal against the reduced theft sentence inadmissible. The appellant argued the penalty was excessive, but the court found his sole ground of appeal was intrinsically generic and failed to specify concrete elements warranting further reduction. Consequently, the appeal was rejected, and Peverello was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a reduced sentence is inadmissible if the grounds are intrinsically generic and fail to identify specific factual or legal elements that would justify a further reduction of the sanction.

Parole chiave

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generic appeal grounds reduced criminal sentence inadmissible appeal theft prosecution court costs award prove tardive momento del reato indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEVERELLO MAURIZIO nato a BOVOLONE il 23/09/1980 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Peverello Maurizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto, accogliendo però la richiesta di riduzione della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorsi:), che contesta l'entità della pena, è intrinsecamente generico atteso che, a fronte della riduzione di pena accordata dal giudice di appello, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre ad ridurre ulteriormente il trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente zii pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/0