Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction, rejecting nullity exceptions regarding witness consent and notification errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Valente Paolo inadmissible, upholding the lower court's fraud bankruptcy conviction. The appellant raised nullity exceptions concerning the revocation of witness consent after a trial renewal and errors in notifying a suspended investigation order, which the court found manifestly unfounded based on established case law. Furthermore, the court rejected the third ground alleging violation of procedural articles and lack of reasoning, noting it was merely a repetition of the previous inadmissible claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 525, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 184, comma 1, cod. proc. pen.: Exceptions to nullity regarding witness consent revocation after trial renewal and notification errors in suspended proceedings are manifestly unfounded when the consent applies only to new evidence or the error is cured by the defense's appearance without objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE PAOLO nato a ASTI il 15/05/1970 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Valente Paolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che l'eccezione di nullità, per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., sollevata con il primo motivo di ricorso, è manifestamente infondata, poiché, come ha già osservato la Corte di appello:
«Nell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento del giudice, è priva di effetto la revoca del consenso all'acquisizione di un atto di indagine già prestato dalle parti avanti al precedente giudicante, poiché la necessità di prestazione del consenso, a seguito della predetta rinnovazione, riguarda soltanto le prove assunte nel dibattimento, ossia le prove costituende e non quelle già costituite ed acquisite al fascicolo dibattimentale» (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, De Marco, Rv. 276665 - 01); Ritenuto che l'ulteriore eccezione di nullità della notifica all'imputato del provvedimento di differimento di ufficio dal 22 dicembre 2015 al 22 marzo 2016, sollevata con il secondo motivo, è del pari manifestamente infondata, giacché: - come si ricava dall'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., il decreto con il quale è disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta» (Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv, 278426); - l'errore nella notificazione al difensore è sanata ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen., per il fatto che all'udienza del 22 marzo 2016 il difensore dell'imputato è comparso senza sollevare eccezioni;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, è inammissibile, poiché postula l'accoglimento dei precedenti due motivi (la decisione sarebbe fondata su atti non acquisibili formalmente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. DE POSIMATA IN CANCELLERIA O 9 MAG 2023 CANCI1.1 II E1lif:F0 /1,tt
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle amme