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Ordinanza — n. 19251/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding improper service of process and unreviewable sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the citation for the appeal trial was improperly served because the defendant could not be found at his declared address, yet the court found the service valid due to the defendant's documented emigration to Germany and the unavailability of non-cohabitants to receive the notice. Furthermore, the court rejected the claim regarding the balance of aggravating and mitigating circumstances, affirming that such sentencing evaluations are within the exclusive discretion of the trial judge and unreviewable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen. The service of process is valid when the declared domicile becomes unsuitable due to the defendant's emigration, and the balancing of aggravating and mitigating circumstances constitutes an unreviewable exercise of the trial judge's evaluative power.

Parole chiave

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improper service of process emigration and domicile unreviewable sentencing aggravating and mitigating circumstances appeal inadmissibility prova del rischio persecuzione circostanze aggravanti o attenuanti gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
180654), e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento proprio agli elementi di cui alla citata disposizione per affermare che la pena è congrua; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv.
Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato
184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPORINI GIOSUE' MARCO nato il 23/04/1996 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12 ottobre 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di Giosuè Marco Leporini per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede e, con le attenuanti generiche equivalenti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa notificazione all'imputato della citazione per il giudizio di appello, eseguita nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sebbene i Carabinieri avessero dichiarato di non avere reperito l'imputato nel domicilio indicato, ma non l'irreperibilità del domiciliatario, ben potendo esservi nel domicilio familiari in grado di ritirare l'atto e non potendo l'irreperibilità dell'imputato nel domicilio indicato ritenersi definitiva, è manifestamente infondato, poiché con nota del 13 gennaio 2021 i Carabinieri hanno attestato che l'imputato non si trovava al domicilio dichiarato e che da accertamenti anagrafici risultava emigrato in Germania dal 2018, cosicché il domicilio dichiarato era divenuto inidoneo, non potendo la consegna dell'atto essere effettuata a persone non conviventi con l'imputato, e l'atto doveva necessariamente essere notificato nelle forme di cui alla disposizione sopra citata; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654), e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento proprio agli elementi di cui alla citata disposizione per affermare che la pena è congrua; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.