Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19228/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because defendant did not challenge criminal liability in second instance. The appeal only contested subjective elements, which were not appealed. The court ruled the appeal inadmissible under procedural law. The appeal is inadmissible because the defendant failed to challenge criminal liability in the second instance. The court dismissed the appeal and ordered the payment of court costs. The appeal is inadmissible due to lack of challenge to criminal liability in the second instance. The court dismissed the appeal and ordered the payment of court costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Patrizia Music, challenged the second-instance judgment solely on the lack of proof for the subjective element of the crime, having previously accepted the finding of criminal liability. The court ruled that since criminal liability was not contested in the appeal, the entire appeal was procedurally barred, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to challenge the finding of criminal liability in the second instance, as the appeal must address all contested points of the first-instance judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability appeal inadmissible appeal second instance judgment subjective element proof court costs award tentato furto altri capi d'accusa attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSIC PATRIZIA nato a TORINO il 20/02/1997 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 aprile 2021 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di Patrizia Music e Brigida Halilovic per un tentato furto aggravato e, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata Patrizia Music, che lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, non avendo l'imputata impugnato con l'appello il punto relativo all'affermazione di penale responsabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1