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Ordinanza — n. 19216/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge to reasoning under Art. 546 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Messaoud Ahmed inadmissible and ordered him to pay court costs. Ahmed challenged the Second Instance Court's confirmation of convictions for recidivism and specific crimes, alleging a generic violation of the duty to provide reasons under Article 546 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this argument because the lower court's decision contained a clear, logical, and exhaustive legal reasoning regarding the aggravating circumstance of recidivism and social danger, rendering the appeal's lack of specificity fatal to its admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 546 comma 1° lett. e) c.p.p.; An appeal alleging a generic violation of the duty to provide reasons is inadmissible when the contested decision contains a linear, coherent, and exhaustive logical-legal reasoning that fully addresses the contested points.

Parole chiave

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generic appeal duty to reason recidivism aggravation inadmissibility Code of Criminal Procedure tentato furto furto di lieve entità tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

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Art. 546 comma 1° lett. e) c.p.p.
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia del tutto genericamente la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 546 comma 1° lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSAOUD AHMED nato il 30/08/1981 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 39466/2022 Rilevato che MESS'55UD Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 56,624 bis - 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia del tutto genericamente la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 546 comma 1° lett.

e) cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente ed esauriente; invero, il giudizio devoluto alla Corte territoriale, con l'unico motivo di appello, concerneva il riconoscimento e l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva e, sul punto, il giudice del provvedimento impugnato si diffonde, evidenziando gli indici da cui desumere la maggiore pericolosità sociale sottesa al fatto in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presidente