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Ordinanza — n. 19166/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming minor theft lacks 'trivial damage' requirement for mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Maurizio De Santis's appeal against a conviction for attempted theft inadmissible. The court found the appellant's argument that the crime lacked the required 'trivial damage' for mitigation under Article 62(4) of the Penal Code to be groundless. Consequently, the court ruled that the law presumes the damage is trivial if the value is low and the victim can bear the loss, rejecting the appellant's attempt to minimize the harm caused.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod.pen.; The circumstance of trivial damage for mitigation requires the harm to be economically negligible and the victim capable of bearing the loss, rendering arguments about the victim's financial capacity irrelevant.

Parole chiave

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attempted theft trivial damage mitigating circumstance criminal appeal inadmissible appeal tentato furto furto di lieve entità furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod.pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS MAURIZIO nato a MODENA il 19/02/1977 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Maurizio De Santis avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il reato di tentato furto monoaggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. è manifestamente infondato, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato).

Il motivo è anche formulato "in fatto", poiché parte dal presupposto, assertivo altresì, dello scarso valore del verto rotto e in generale tende a veicolare un ridimensionamento delle ricadute dannose dal reato, come tesi meramente alternativa a quella della Corte d'Appello.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i