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Ordinanza — n. 18976/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient motivation and failure to examine defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rodriguez De Los Santos Onesimo inadmissible. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic benefits, arguing for a sufficient and non-illogical motivation. The court rejected this, stating the lower court's evaluation was immune to further censure because it adequately examined the defense's submissions.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it contests a decision's refusal to recognize generic benefits without providing sufficient and non-illogical motivation or failing to adequately examine the defense's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic benefits recognition insufficient motivation examination of defense Corte di Cassazione circostanze attenuanti esame nel merito spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ DE LOS SANTOS ONESIMO nato il 30/10/1973 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rodriguez De Los Santos Onesimo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il mancato riconoscimento delle generiche reso tuttavia con il supporto di una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, tale da rendere la relativa valutazione immune a censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.