Italian Court dismisses appeal as arguments were already properly evaluated and rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Bianco's appeal inadmissible because the contested arguments had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Messina. The lower court firmly dismissed claims regarding liability under Articles 334 and 335 of the Penal Code, as well as the applicability of Article 131 bis, citing the manifest unfounded nature of these grievances. Consequently, the appeal was rejected without further review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334, 335, 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested grounds were already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO GIOVANNI nato a MESSINA il 13/10/1983 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; etto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Bianco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel rimarcane la manifesta infondatezza delle doglianze esposte in appello sia in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art 334 cp alla luce della situazione in fatto riscontrata nonché con riguardo alla non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art 335 cp ( si vedano le puntuali indicazioni esposte al punto 2 della sentenza), sia in ordine alla non applicabilità dell'art 131 bis cp ritenuto alla luce di una rimarcata intensità del dolo riscontrato, coerentemente ritenuta incompatibile con la rivendicata tenuità dell'offesa alla luce di un giudizio di merito che così reso non è censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.