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Ordinanza — n. 18680/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mario Casillo's appeal inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. Casillo argued for violations of law and evidentiary flaws regarding his conviction for extortion and related offenses, but the appeal lacked the necessary specificity mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The court rejected the generic nature of the arguments, citing established precedent that such broad claims preclude judicial review and ordered Casillo to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 67 c.p.p.: An appeal must be specific regarding legal violations and factual grounds; generic or reiterative arguments that merely propose an alternative reading of the merits without precise references to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 581 c.p.p. generic arguments procedural requirements court costs criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di prova della responsabilità ed in relazione al trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 67 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 581 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di prova della responsabilità ed in relazione al trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia
265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASILLO MARIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/04/1973 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 12 febbraio 2022, nei confronti di Mario Casillo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di prova della responsabilità ed in relazione al trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato che, inoltre, il motivo genericamente proposto è del tutto reiterativo e tende in sostanza a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, attesa la persuasiva e logica motivazione resa dalla Corte di appello nel connotare la condotta posta in essere, le caratteristiche e la portata intimidatoria della stessa anche quanto alla aggravante contestata, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,