Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on recidivism and aggravated circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Ciro Della Monica against the Second Instance Court of Salerno was declared inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to explicitly exclude recidivism and improperly applied an aggravating circumstance under Article 640 of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the lower court provided sufficient reasoning regarding the continuity of criminal conduct and that the penalty imposed was within the statutory range, thereby satisfying the duty of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 133 c.p.; In cases of facultative recidivism, the court must explicitly state whether the circumstance exists, and a penalty near the statutory minimum requires only a reference to the adequacy criterion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MONICA CIRO nato a NAPOLI il 30/04/1998 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Ciro Della Monica ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 7/11/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la sentenza impugnata era viziata per illogicità con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. 1.2 Il difensore eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n.2-bis cod. pen. 1.3 Il difensore rileva che era sproporzionata la pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LH ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nell'ultima pagina della sentenza impugnata, evidenziando che i fatti si connotavano per una obiettiva gravità e per il concreto allarme sociale suscitato; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.3 Relativamente al secondo motivo di ricorso, a fronte della motivazione della Corte di appello sulla sussistenza dell'aggravante contestata, il motivo di ricorso propone inammissibili censure di merito, che tendono ad una rivalutazione di quanto osservato dalla Corte. 1.3 Quanto, infine, alla dosimetria della pena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, o comunque non superiore alla media edittale -come nel caso in esame- l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464;
Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle a