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Ordinanza — n. 18630/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity in the sole ground of criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Luigi Mastronnatteo inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal's reasoning was merely a formal reference to the first-instance judgment without substantive analysis. The court rejected this claim, finding the appellate decision logically explained its conviction by evaluating all decisive facts globally rather than simply referring back to the lower court's text. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground of criticism lacks concrete specificity and is manifestly unfounded, particularly when the appellate court has provided a logical and adequate global evaluation of the case facts.

Parole chiave

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lack of concrete specificity inadmissible appeal relationem motivation global evaluation of facts formal reference to first instance ricettazione prove acquisite illegalmente saccheggio

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 22 gennaio 2019, nei confronti di Mario Luigi Mastronnatteo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena
Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C.
Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini
275853 - 02; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROMATTEO MARIO LUIGI nato a MILANO il 02/07/1983 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA NIINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 22 gennaio 2019, nei confronti di Mario Luigi Mastronnatteo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di censura, con il quale si critica il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice richiamate e confermate dal secondo, deduce l'apparenza della motivazione, ma tale vizio è smentito dalla lettura del provvedimento impugnato che dimostra la legittimità del rinvio operato (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935;

Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719 - 02; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252); osservato, infatti, che, nel caso di specie, la Corte di appello ha spiegato, in modo logico e adeguato, anche attraverso una valutazione globale, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo senza operare un mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado (si veda pag. 3 sulla mancanza di specificità dell'appello rispetto agli elementi indiziari individuati dal primo giudice, ritenuti decisivi e non inficiati dagli elementi probatori oggetto di doglianza, in quanto inerenti alla contraddittorietà di dichiarazioni inattendibili e comunque meramente indicativi di eventuali corresponsabili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i