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Ordinanza — n. 18567/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence reduction due to lack of legal violation or reasoning defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ferrante Andrea inadmissible, rejecting his claims regarding the reduction of his sentence and the aggravation of penalties. The appellant argued that the appellate court violated the law and failed to properly justify the increased penalties under Article 81 of the Penal Code. The court ruled that the lower court had adequately considered the reasons for confirming the base penalty and thus the decision was immune from the cited grievances.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 648 c.p.; Art. 81 c.p.: An appeal alleging violation of law or defect in reasoning is inadmissible if the appellate court has duly considered and motivated the grounds for confirming the base penalty and adjusting the sentence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility penalty reduction appeal defect in reasoning aggravating circumstances Cassazione Roma responsabilità penale dei minori responsabilità penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 648 c.p.
Ferrante Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Terni - per aver concesso, quanto al capo 14), l'attenuante ex art. 648 cpv cod.
Art. 81 c.p.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento apportato ai sensi dell'art. 81 cpv cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ANDREA nato a TERNI il 23/12/1983 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ferrante Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Terni - per aver concesso, quanto al capo 14), l'attenuante ex art. 648 cpv cod. pen. e ritenuto più grave il reato di cui al capo 7) -, ha ridotto la pena e confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per numerosi reati di furto, anche nella forma tentata e per il reato di ricettazione. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento apportato ai sensi dell'art. 81 cpv cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente (p.

3) dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la pena base già indicata dal Giudice di primo grado. La sentenza impugnata si appalesa, pertanto, immune dalle censure sollevate. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente