Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already examined grounds without new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Thiam Khadim inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding the application of Article 131 bis of the Criminal Code, claiming the lower court's reasoning was contradictory and illogical. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Appeals based on grounds already examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible in the Court of Cassation if they do not present new legal arguments or correct the omission of the comparison with the lower court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM KHADIM nato il 05/01/1985 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza emessa in data 23/06/2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Larino in data 23/09/2020, su appello del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, ha dichiarato KHADIM THIAM colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (art. 648 cod. pen.) e B (art. 474 cod. pen.) dell'imputazione e, unificandoli sotto il vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., lo ha condannato alla pena di giustizia nella misura di mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente reiterati di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative all'applicazione dell'invocata norma, in considerazione della pluralità dei capi contraffatti, nonché del valore non irrisorio degli stessi e della presenza già nel circuito commerciale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il Consigliere Estensore Il Pre