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Ordinanza — n. 18092/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction for lack of admissible grounds regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18092/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Maurizio Pocaterra inadmissible, confirming his conviction for robbery by the Court of Appeal of Bologna. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court found the appeal's sole ground manifestly unfounded and unsupported by the case file. The decision relied on the principle that appellate courts need not consider every favorable element, only those deemed decisive, rendering the lower court's reasoning legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the contested ground is manifestly unfounded, and the lower court's refusal of generic mitigating circumstances is based on a logical, linear, and coherent evaluation of decisive elements without requiring consideration of all favorable facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances robbery conviction confirmation appellate court reasoning manifestly unfounded ground attenuazione della pena reato di poca entità pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POCATERRA MAURIZIO nato a FERRARA il 09/10/1954 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, POCATERRA Maurizio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato. I giudici del merito hanno correttamente valutato le modalità delle condotte, il carattere premeditato delle stesse, desumibile dagli oggetti trovati nella disponibilità del ricorrente, e la presenza di precedenti penali, per quanto risalenti. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

Per il resto, l'articolazione del motivo del ricorso risulta del tutto ipotetica e sfornita di riscontro nel contesto del fascicolo processuale. Al proposito, si deve anche ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma, il 10/1/2023 Il Consigli re estensore I