Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the trial court's reconstruction of facts and evaluation of evidence. The appellant argued against the lower court's finding that he took another person's bicycle into his courtyard following a dispute. The court rejected these arguments, noting that the trial judges correctly applied legal criteria and provided adequate reasoning based on shared experience.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.: Appeals to the court of cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of the material probatory, as these issues fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENNA SAVERIO nato a MAZARA DEL VALLO il 28/07/1967 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Saverio Ienna avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato che il prevenuto, dopo un diverbio avuto con la persona offesa, procedeva ad impossessarsi della bicicletta altrui, portandola all'interno del cortile di pertinenza della sua abitazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Consi estensore Il Pr