Criminal appeals dismissed as inadmissible for lacking specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Francesco and Giovan Battista Zizza inadmissible. The appellants challenged the lower court's confirmation of convictions for crimes under Articles 81, 110, 633, and 639-bis of the Penal Code, alleging motivational defects regarding responsibility. The court rejected these claims because the arguments were generic and failed to meet the specificity requirement mandated by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Appeals alleging motivational defects are inadmissible if they lack specific grounds and fail to establish a critical link with the factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIZZA FRANCESCO nato a PALERMO il 15/04/1981 ZIZZA GIOVAN BATTISTA nato a PALERMO il 16/10/1984 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 11 luglio 2018, nei confronti di Giovan Battista Zizza e Francesco Zizza, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, 110, 633 e 639-bis cod. pen. Considerato che i ricorsi, presentati con unico atto, con il quale si deducono vizi motivazionali in tema di responsabilità, sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limitano a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, così venendo meno all'onere di specificità che grava i ricorrenti (vedi Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 ma