Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of motivation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly address his arguments, but the court found his complaints were generic and lacked a critical link to the factual findings. Consequently, the court held that the appellant did not provide specific grounds necessary for the Supreme Court to exercise its review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 640 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are generic and do not establish a critical connection with the factual findings or legal reasoning of the lower court, thereby preventing the appellate court from identifying specific points of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORIELLO ANTONIO nato a SALERNO il 31/03/1967 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; .4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 30 settembre 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Salerno in data 26 gennaio 2021, che aveva condannato Toriello Antonio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di appello, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, che analizza puntualmente le doglianze oggetto di appello per disattenderle, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 07/03/20