Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Art. 581 and 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specific legal and factual grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant merely requested annulment without analyzing any specific defects in the lower court's reasoning, rendering the arguments generic and insufficient. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility and ordered the appellant to pay the associated costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen. An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds supporting the request, as generic assertions without analysis of specific motivational defects fail to meet statutory requirements.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNEO ANTONIO nato a ROMA il 14/01/1976 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Torneo Antonio deduce, con motivo unico, difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art.129 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett.
e) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett.
c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente