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Ordinanza — n. 17481/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong to trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the closed list of reviewable errors. The appellant argued that the lower court failed to consider French invoices and incorrectly placed the burden of proof regarding tax liability. The court ruled that assessing evidence and reconstructing facts are exclusive powers of the trial judge, which are unreviewable in cassation unless the reasoning is manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals based on factual evaluation or evidence assessment are inadmissible as these matters are reserved to the court of first instance and are unreviewable in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal factual evaluation review evidence assessment burden of proof cassation jurisdiction onere della prova del contribuente comunicazione fiscale dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VONA DANIELE nato a LATINA il 14/08/1951 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che, con due distinti motivi di ricorso, Daniele Vona deduce violazione della legge penale in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, sull'assunto che non sia stata raggiunta la prova del fatto che le somme di denaro non fossero imputabili a trattenute fiscali.

N particolare, il ricorrente deduce, con il primo motivo, che il giudice non ha preso atto delle risultanze probatorie di esistenza di fatture francesi emesse da enti pubblici francesi e pagate con versamento sul conto corrente bancario del sig. Vona e per l'effetto disapplica il trattato italo-francese sull'imposizione tributaria e sul divieto di doppia imposizione, e con il secondo motivo, l'erronea affermazione che gravi sull'imputato l'onere di provare di essere stato oggetto di imposizione tributaria. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dal processo verbale di constatazione e dalla perizia contabile emerge la prova secondo cui le uscite bancarie non sono riferibili a costi di produzione di aziende di cui l'imputato era amministratore e socio o alla società francese, ma, anzi, che tutte le operazioni bancarie erano riferite a rimesse confluite nei conti personali dell'imputato, che venivano incassate ingenti somme di denaro in Italia, nella pluralità di rapporti bancari attivi di cui il ricorrente risulta essere titolare, sicché la risultanza anagrafica dell'iscrizione all'aire dell'imputato è solo strumentale e non riflette l'esistenza di un reale centro di interessi e di rapporti giuridici nel territorio estero.

Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigli