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Ordinanza — n. 17470/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for appeal against settlement agreement sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17470/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentence based on a settlement agreement, arguing violations of criminal law and logical flaws in the reasoning regarding the offense qualification. The court rejected this because the appeal was filed after a specific legislative modification and did not fall within the narrow exceptions allowing appeals against settlement-based judgments.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences resulting from a settlement agreement are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement sentence criminal procedure code legal qualification error procedural time limits reati qualificati contro gli stupefacenti errore nella commisurazione della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: CARLINI LAURA (CUI 0645D40) nato a ROMA il 23/02/1960 avverso la sentenza del 06/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che la ricorrente Carlini Laura deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile;

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente