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Ordinanza — n. 17467/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed after the law changed and outside statutory exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17467/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Damiano Pecorelli inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Pecorelli argued that the lower court failed to rule out a statutory exemption under Article 129 of the Penal Code regarding the offense in Article 73 of DPR 309/1990. The Court rejected this claim because the appeal was filed after a relevant legislative modification in 2017 and did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.; Appeals filed after legislative modification are inadmissible unless they concern the imputant's will, lack of correlation, legal qualification error, or illegality of the penalty, which this appeal did not satisfy.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legislative modification timing statutory exceptions exhaustion Cassation procedure rules DPR 309/1990 offense legal costs and fines manifest illogicity of reasoning motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129 cod. pen.
Art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990
444 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. pen
art. 444 cod.proc.pen
pen., in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORELLI DAMIANO nato a NAPOLI il 03/04/1981 avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; h Rilevato che Pecorelli Damiano deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod. pen., in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile;

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il FonsOliere estensore Il President