Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Art. 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Favata inadmissible because it lacked specific legal and factual grounds required by Article 581, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Favata merely requested the annulment of the lower court's sentence regarding excessive punishment without analyzing specific defects in the reasoning. Consequently, the court applied Article 591, letter c), ruling the appeal inadmissible and ordering Favata to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request for annulment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVATA ANTONINO nato a PALERMO il 17/09/1993 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Favata Antonino vizio della motivazione in relazione all'eccessività della pena per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, DPR 309/91990, richiamando genericamente l'art. 133 cod.pen. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.
Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'alt 581 lett c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle