Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17442/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the request for generic mitigating circumstances lacked specific factual elements required by law. The appellant argued for leniency, but the lower court correctly noted the absence of positive evidence and prior criminal record. The court ruled that without detailed justification, the denial of such mitigation is legally sound and procedurally valid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60 c.p.; Art. 73 c.p.: The request for generic mitigating circumstances must specify factual elements justifying special benevolence; a denial is valid when the record lacks positive evidence supporting the benefit.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances Italian Criminal Procedure lack of specific elements inadmissible appeal procedural requirements attenuazione della pena motivazione sufficiente motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.
Art. 73 c.p.
35392_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso Iovinella Pasquale, imputato del reato di cui alli art. 73 c.1 del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINELLA PASQUALE nato a NAPOLI il 15/07/1981 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 35392_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso Iovinella Pasquale, imputato del reato di cui alli art. 73 c.1 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo che è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il diniego risulta argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione (non potendo valere a tal fine la scelta di essere giudicato con il rito abbreviato) e della presenza di precedenti penali in capo all'imputato. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460;

Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consi 9 " . r estensore Il Presiden