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Ordinanza — n. 17428/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifest error in recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Dario Barberio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Barberio argued that the appellate court's reasoning regarding his recidivism under Article 95 of the relevant decree was flawed and illogical. The court rejected this claim, finding the lower court's clear identification of prior criminal records and their temporal proximity sufficient to establish the required 'strongly transgressive' character without error.

Regesto Legislator

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Art. 627 cod.proc.pen.; Art. 192 cod.proc.pen.; Art. 99 cod.pen.; Art. 95 D.P.R. 115/2002: An appeal alleging a defect or contradiction in the reasoning regarding recidivism is inadmissible if the lower court's decision clearly identifies the factual elements supporting the finding of a transgressive character.

Parole chiave

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recidivism assessment appeal inadmissibility manifest error of law transgressive character procedural costs Corte di Cassazione criminal appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 627 cod.proc.pen.
Art. 192 cod.proc.pen.
Art. 99 cod.pen.
Art. 95 D.P.R. 115/2002
artt. 627 cod.proc.pen
115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERIO DARIO nato a PRATA DI PRINCIPATO ULTRA il 26/11/1960 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34834_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Barberio Dario, imputato del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen. e 95 del citato D.P.R., nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla recidiva.

Rilevato che tale motivo è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato il quale con assoluta chiarezza individua gli elementi fattuali ai quali ancorare il riconoscimento della recidiva - i precedenti penali pregressi anche della stessa natura e la distanza temporale ravvicinata che, congiuntamente, depongono per un giudizio sull'imputato quale soggetto dotato di "un'indole fortemente trasgressiva" (Cfr. pp. 4-5 della sent. di appello).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigli nsore Il Presi