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Ordinanza — n. 17252/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-compliant with appellate review requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17252/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced the sentence for fraudulent bankruptcy, arguing violations of law and reasoning regarding liability. The court rejected these claims because the appeal was generic, merely reiterating arguments already made at the appellate level without engaging with the specific reasoning provided in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reiterates complaints already presented at the appellate stage without confronting the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal reiterative complaints inadmissible appeal appellate review fraudulent bankruptcy procedural costs Corte di Cassazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE LEONARDO nato a POLLA il 29/12/1979 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Stabile Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, previa assoluzione dal reato di cui al capo a), ha rideterminato la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (commessa in data 19.1.2012) in due anni di reclusione, rideterminando in pari misura la durata delle pene accessorie ex art. 216 I. fall.;

Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della violazione di legge e del vizio di motivazione in punto di responsabilità, è generico e meramente reiterativo delle doglianze proposte in sede di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), la quale ha evidenziato l'assenza di giustificazione del mancato ritrovamento degli animali acquistati o del corrispettivo di una loro eventuale vendita, oltre alla irrilevanza della mancata ammissione al passivo della società venditrice degli stessi; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. C