Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17086/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls criminal conviction for damage where victim remitted charges, extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for the crime of damage without remitting the case. The defendant had been found guilty, but the victim subsequently remitted the private prosecution, which the court accepted. Consequently, the crime was extinguished by the remission, rendering the conviction legally impossible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: When a victim remits a private prosecution, the crime is extinguished, necessitating the annulment of any prior conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
private prosecution remission extinction of crime annulment of conviction criminal damage Italian criminal procedure continuazione dell'esecuzione mantenimento del contratto restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARDAVACCARO NICOLA nato a BARI il 31/10/1983 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, pronunciata il 2 ottobre 2019, che aveva condannato Guardavaccaro Nicola alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento. Con memoria si allegava la remissione della querela. Rilevato che la querela veniva rimessa e che la rimessione e stata accettata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il resto è estinto per remissione di querela. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente