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Ordinanza — n. 16901/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for joint offense due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Criscuolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Criscuolo challenged his conviction for joint offense under Article 455 of the Penal Code, arguing for new legal grounds and procedural errors. The court rejected these claims as they merely reproduced previously examined and dismissed arguments without providing sufficient new justification.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds merely reproduce arguments already fully examined and rejected by the lower court without presenting new, sufficient, and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of previous arguments joint offense conviction Article 455 Penal Code court costs and fine messa in circolazione di monete false inchiesta per falsità atti reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 455 cod. pen.
16.11.2022 Rilevato che Criscuolo Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di concorso nel reato di cui all'art. 455 cod.
art. 455 cod. pen
16.11.2022 Rilevato che Criscuolo Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di concorso nel reato di cui all'art. 455 cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO GENNARO nato a NAPOLI il 08/07/1985 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; - - R.G. 17349/2022 Rel. Guardiano Ud. 16.11.2022 Rilevato che Criscuolo Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di concorso nel reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeg uatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022