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Ordinanza — n. 16899/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for war crimes due to procedural and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16899/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lenzi Elisa inadmissible, upholding her conviction for war crimes. The appellant argued for a public hearing and challenged the court's interpretation of legal norms, but the court found these arguments contradicted established case law and amounted to mere factual complaints. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on arguments contrary to statutory norms and consolidated case law or consists solely of factual complaints without legal merit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility war crimes conviction procedural error rejection factual complaint dismissal court costs and fine perseguimento penale per truffa bancarotta fraudolenta inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENZI ELISA nato il 31/01/1936 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17331/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Lenzi Elisa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile dei reati di cui agli artt. 216 co. 1 nn. 1 e 2, 219 co. 1 e 2 n. 1, 223 co. 1 e 2 n. 2 RD n. 267 del 1942;

Letta la memoria presentata nell'interesse della ricorrente il 7.11.2022, con cui si reiterano le doglianze difensive e si chiede che il ricorso venga discusso in pubblica udienza. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali, afferiscono alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, è costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il