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Ordinanza — n. 16884/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as personally signed by defendant, violating procedural rules on appeal submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16884/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the convicted defendant, violating specific procedural articles. The defendant argued for a review of the conviction for theft, while the court emphasized strict adherence to the 2017 legislative amendments regarding appeal formalities. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals personally signed by the accused are inadmissible as they violate mandatory procedural requirements established by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement procedural formalities art. 571 c.p.p. art. 613 c.p.p. court costs award penalty fund fine perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613, c.p.p., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
272010); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDEO ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 24/09/1966 avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI Gl.a.t-e-awir~aft4; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16855/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che l'imputato Caldeo Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, c.p. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613, c.p.p., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente ((Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere en