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Sentenza — n. 16844/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence due to prescription of the contraventional offense committed in 2017. The court dismisses the recidivism aggravation claim and orders annulment without remand. The decision rests on the expiration of the limitation period for the crime. The court rejects the social danger argument regarding the preventive measure. The ruling confirms the statute of limitations bars criminal liability. The case highlights the procedural requirement for prescription in contraventions. The outcome favors the defendant based on temporal limits. The judgment emphasizes strict application of the penal code. The court finds no merit in the appeal's substantive arguments. The decision stands as a clear application of prescription law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the second-instance judgment without remand because the contraventional offense committed in 2017 had expired under the statute of limitations. The appellant argued for a reduction of the sentence due to lack of recidivism and requested a review of social danger for preventive measures, but the court focused on the temporal limits of criminal liability. Since the offense was committed in 2017 and no suspensions occurred, the limitation period ended in 2022, rendering the conviction void regardless of the procedural arguments raised.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: When a contraventional offense is committed without periods of suspension, the limitation period expires according to the statutory timeline, leading to the extinction of the crime and the annulment of the conviction without remand.

Parole chiave

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statute of limitations contraventional offense extinction of crime annulment without remand prescription period criminal liability limitation expiration validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
pen.; che discende da quanto sopra l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
art. 73 d.lgs. n. 159/2011
art. 606 cod. proc. pen
51407/2018); RITENUTO che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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C. Cost. n. 291/2013
Sez. U, n. 51407/2018
291/2013; Sez. U, n. 51407/2018); RITENUTO che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale
217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZINNA VINCENZO nato a CARINI il 30/08/1973 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; VISTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 30 maggio 2019 dal Tribunale della stessa sede, ritenuta insussistente l'aggravante della recidiva, ha ridotto a tre mesi di arresto la pena inflitta a Vincenzo ZINNA per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011;

LETTO il ricorso, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rivalutazione della pericolosità sociale all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale de qua in data 21 giugno 2014, seguita a un periodo di carcerazione subito dal 9 marzo del 2007 al 20 giugno 2014 (C. Cost. n. 291/2013; Sez. U, n. 51407/2018); RITENUTO che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.; che esso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v.

Sez. U, n. 32 del 22/112000, De Luca, RV. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV. 231164); CONSIDERATO che il reato contravvenzionale ascritto al ricorrente risulta commesso il 19 gennaio 2017, sicché, in assenza di periodi di sospensione, esso deve reputarsi prescritto in data 19 gennaio 2022, secondo il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; che discende da quanto sopra l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere stensore Il Pr