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Ordinanza — n. 16631/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal against revocation of probation due to assault declared inadmissible as facts were already properly examined.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The lower court revoked the probationary measure because the appellant, while on community service, participated in a serious assault against two customers at his restaurant. The defense argued for a violation of law and flawed reasoning, but the Court found these complaints merely restated factual disputes already thoroughly addressed by the Tribunal of Surveillance.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: The Court of Cassazione holds that an appeal against a decision revoking probation is inadmissible if the grievances merely restate factual disputes already adequately scrutinized and motivated by the lower court, without presenting new legal arguments.

Parole chiave

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probation revocation assault during probation inadmissible appeal violation of law flawed motivation Tribunal of Surveillance legal costs contratto di ristorazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLA DOMENICO nato a TORINO il 28/02/1956 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Pola; rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in considerazione della negativa condotta tenuta da Pola in costanza della stessa, essendosi egli reso responsabile di un grave episodio di aggressione, in concorso con altri soggetti, ai danni di due clienti all'interno del suo esercizio di ristorazione; ritenuto che con la relativa decisione siano state pienamente motivate le ragioni per le quali la condotta dell'affidato è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura, avuto riguardo alla gravità dell'episodio e alla contestazione di condotte analoghe tenute dal soggetto in precedenza, per le quali vi era stata una diffida da parte del Magistrato di sorveglianza; ritenuto che le doglianze, con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza già adeguatamente scrutinati, con motivazione congrua e logica, dal Tribunale di sorveglianza di Torino, in particolare per quanto concerne il ruolo rivestivo nel frangente dall'affidato e dai concorrenti e a ipotizzare una differente qualificazione giuridica dei fatti, comunque integranti profili di rilevanza penale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così d