Cassation court dismisses appeal on continuous crime sentencing, ruling lower court properly calculated distinct penalty increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the first-instance judgment inadmissible as manifestly unfounded. The appellant argued against the sentencing structure, but the court found the lower court correctly applied the requirement to distinctly calculate and motivate penalty increases for each satellite offense in a continuous crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; In cases of continuous crime, the judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense to ensure proportionality and avoid material cumulation of punishments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAJ LEK nato il 27/11/1980 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del GIP TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Hanno stabilito le Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv, 282269 che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf.
Sez. U, n.7930/95, Rv.201549). 1.2. Nel caso in esame, il giudice di merito ha pienamente rispettato il criterio suindicato richiamano a pag. 2 dell'ordinanza impugnata le argomentazioni esposte nelle sentenze di primo grado e della corte di appello di Bologna per quantificare l'aumento di pena in relazione alla ritenuta pericolosità del soggetto e alla gravità dei fatti posti in essere.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci