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Ordinanza — n. 16591/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of confrontation with sentencing reduction grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned the punitive treatment rather than the substantive judgment. The appellant failed to properly confront the appellate court's application of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it raises grounds pertaining to the punitive treatment when the contested decision is sufficiently motivated and adequately examines the defense arguments, as the appellant did not confront the specific application of mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility punitive treatment grounds generic mitigating circumstances procedural costs award sufficient motivation requirement gravi addebiti penali scemata imputabilità risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - ha applicato in favore dell'imputato la riduzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod.
art. 62 -bis cod. pen
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - ha applicato in favore dell'imputato la riduzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIALONGA REMO nato il 03/12/1998 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - ha applicato in favore dell'imputato la riduzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen., sicché la doglianza è manifestamente destituita di fondamento.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il