Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because its grounds were repetitive of issues already fully examined and rejected by the lower court with correct legal arguments. The appellant failed to provide specific criticism of the reasoning regarding the denial of the minor offense circumstance, despite the court's finding of a specific prior record and false denunciation. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains grounds that are merely repetitive of those already examined and rejected by the court of first instance without presenting specific and critical arguments against the reasoning of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI GIANPIETRO nato a MESSINA il 01/10/1959 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal ConStgliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere la lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, dopo aver evidenziato che l'imputato, che aveva un precedente penale specifico, per banali motivi di viabilità stradale, aveva minacciato la persona offesa con un piccone.
L'imputato, inoltre, aveva presentato una denuncia nella quale aveva rappresentato una ricostruzione dei fatti diversa dalla realtà, circostanza sintomatica della mancanza di resipiscenza. Infine, si evidenzia che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non esiste contraddizione tra il diniego delta circostanza attenuante comune di cui all'art. 62-bis cod. pen. e la concessione della circostanza attenuante speciale della tenuità del fatto in quanto, pur essendo entrambe circostanze attenuanti facoltative, le stesse tuttavia sono autonome e si basano su differenti elementi caratterizzanti, posto che le circostanze attenuanti generiche restano interamente affidate al potere discrezionale del giudice di merito, al fine di adeguare la pena alla concreta entità del fatto ed alla personalità del reo, qualora lo stesso giudice ritenga l'esistenza di circostanze diverse da quelle previste da altre disposizioni attenuatrici della pena, che rendano l'imputato meritevole di clemenza (Sez. 1, n. 1661 del 09/12/2003, dep. 2004, Fontanella, Rv. 227106).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). i 2 /V
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen