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Ordinanza — n. 16453/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for incongruity of sentence under Art. 617-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16453/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gaetano Cozzella inadmissible, upholding his conviction for offenses under Articles 337 and 617-bis of the Penal Code. The appellant argued that the reduced sentence of one year and two months was incongruous, but the court found this complaint to be an improper challenge to the sentencing treatment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 617-bis c.p.; Art. 337 c.p.: An appeal challenging the congruity of a sentence based solely on the reduction of the penalty is inadmissible if it constitutes an improper attack on the sanctioning treatment.

Parole chiave

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incongruity of sentence Art. 617-bis Penal Code improper challenge sentencing treatment inadmissible appeal procedural costs criminal conviction sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 617-bis c.p.
Art. 337 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZELLA GAETANO nato a TERLIZZI il 03/11/1988 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ORLANDO VILLONI; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha ribadito la condanna di Gaetano Cozzella per i delitti di cui agli artt. 337 e 617-bis cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e due mesi di reclusione, preso atto della rinunzia ai motivi inerenti alla responsabilità.

Rilevato che l'unica censura dedotta con il ricorso si rivela improponibile in quanto contenente non consentite censure al trattamento sanzionatorio, di cui si lamenta unicamente la pretesa incongruità della misura della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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