Italian Court dismisses appeal as it lacks merit and improperly re-evaluates evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for aggravated damage and private violence, but the court found these arguments merely proposed an alternative reconstruction of facts without genuinely engaging with the evidence. Consequently, the court ruled that the lower court's detailed reasoning was not subject to review in a jurisdictional appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely proposes an alternative reconstruction of facts without genuinely engaging with the evidence or if the lower court's reasoning is not subject to review in a jurisdictional appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAZZOLLA CORRADO nato a MILANO il 20/05/1959 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41079/22 Cazzolla Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 351 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le censure prospettate dal ricorrente dal ricorrente in punto di responsabilità per i reati addebitatigli, risultano diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; ciò vale con riferimento alla prova di identificazione dell'imputato in relazione ai reati sub 1) e 2) (danneggiamento aggravato e violenza privata; alla configurabilità del reato di cui all'art. 351 cod. pen. (cfr. pag 10 della sentenza); alla natura di pericolo del reato e all'idoneità della condotta a realizzare la lesione del bene giuridico protetto; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci