Civil appeal dismissed as mere factual complaints; cassation court rejects review of trial court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil party's appeal inadmissible, ordering the payment of costs and fines. The appellant contested the lower court's acquittal of the defendant, arguing factual errors regarding liability. The court ruled that such arguments constitute mere complaints rather than legal errors, as the cassation court cannot re-evaluate the factual findings made by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the factual findings of the trial court; appeals based solely on disagreement with those facts are inadmissible as they amount to mere complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile INGROSSO ANTONIO nato a MARGHERITA DI SAVOIA il 18/06/1941 nel procedimento a carico di: D'ARIENZO TOBIA nato a AGROPOLI il 31/01/1984 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 38506/ 22 INGROSSO (PARTE CIVILE) OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per il reato di cui all' art. 372 cod. pen. nei confronti di Tobia D'Arienzo); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria presentata in data 15 marzo 2023);
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso della parte civile (e ribadite nella citata memoria) -con cui si contestano le conclusioni della Corte territoriale in merito alla insussistenza della responsabilità dell'imputato per il reato in ordine al quale è intervenuta pronuncia assolutoria- sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, (v. in particolare pagg. 4 e 5) e che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de