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Ordinanza — n. 16400/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to specific factual criticisms already addressed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Nicosia inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed specific factual criticisms that merely reproduced profiles already adequately examined and dismissed with correct reasoning by the Court of Appeal of Catania. Consequently, the court rejected the appeal because the criticisms offered no new legal grounds to overturn the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on specific factual criticisms that merely reproduce profiles already examined by the lower court are inadmissible if the lower court's reasoning was correct and non-flawed.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific factual criticism reproduction of examined profiles Court of Cassazione procedural inadmissibility motivi di cassazione ricorso di annullamento impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ANTONIO nato a SIRACUSA il 20/04/1991 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 187 OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche: - aspecifiche, di puro fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/