Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to specific merit arguments already properly evaluated by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove drug or alcohol dependency, which they claimed could justify the lack of intent for the offense. The court rejected these arguments as non-specific and merely reproducing criticisms already adequately examined and dismissed by the appellate judge with correct reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely reproduce merit arguments already properly evaluated by the lower court; generic criticisms regarding factual findings or legal interpretation without new specific grounds render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARI DANIELE nato a ARZIGNANO il 26/12/1987 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 177 OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche (primo e secondo motivo) aspecifiche, di merito, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali (la Corte di appello ha definito non dimostrata la condizione di tossico-alcool dipendenza, la quale in ogni caso non poteva giustificare l'evasione o la mancanza di dolo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/03