Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16391/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal signature violating procedural law requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16391/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally signed the filing, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The respondent argued for the appeal's validity, but the court found the personal signature a direct breach of statutory formalities. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible de plano if the defendant personally signs the filing, violating the mandatory requirement for legal representation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal signature violation legal representation requirement de plano rejection procedural formalities motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERI MAURO nato a TIVOLI il 27/05/1971 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 161 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il I 03/2