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Ordinanza — n. 16387/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding specific intent and multiple victims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16387/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on the lack of specific intent to threaten and the presence of multiple victims. The court ruled that the appeal failed to provide specific grounds for these issues, as the first-instance judgment had already adequately addressed and rejected the appellant's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be specific; if the appellant fails to raise specific complaints regarding specific intent or the number of victims, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific intent requirement multiple victims element lack of specific grounds procedural inadmissibility rinuncia al dibattimento orale censura costituzionale rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
146 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ed in particolare: - quanto al reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 341-bis cod. pen.
(il che consentiva alla Corte di appello di non rispondere sul punto); - quanto al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. le doglianze sono manifestamente infondate e aspecifiche rispetto a quanto correttamente affermato dalla Corte di appello in ordine al requisito della presenza di "più persone" (tra tante, Sez.
art. 337 cod. pen
146 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ed in particolare: - quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
(il che consentiva alla Corte di appello di non rispondere sul punto); - quanto al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466
le doglianze sono manifestamente infondate e aspecifiche rispetto a quanto correttamente affermato dalla Corte di appello in ordine al requisito della presenza di "più persone" (tra tante, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANDRO GIOVANNI nato a TORINO il 27/12/1968 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 146 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ed in particolare: - quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen. - a fronte del motivo di appello che aveva contestato la sussistenza degli elementi del reato sullo specifico profilo della inidoneità delle frasi pronunciate a porre in atto una concreta minaccia nei confronti degli operanti - la Corte di appello ha adeguatamente vagliato tale profilo, disattendendolo con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); quando al "dolo specifico" nessuna specifica doglianza era stata avanzata dal ricorrente a fronte della ricostruzione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 9) (il che consentiva alla Corte di appello di non rispondere sul punto); - quanto al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. le doglianze sono manifestamente infondate e aspecifiche rispetto a quanto correttamente affermato dalla Corte di appello in ordine al requisito della presenza di "più persone" (tra tante, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decis