Cassation court dismisses appeal on recidivism conviction as merits were already fully reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined the merits of the recidivism charge under Article 337 of the Penal Code, confirming the appellant's prior criminal record and the increased danger posed by the new offense. Since the appellate judgment contained no logical flaws regarding the assessment of recidivism, the cassation court found no grounds to re-evaluate the substantive issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: When a cassation appeal merely reproduces arguments already fully examined by the court of first instance without raising new legal issues, the appeal is inadmissible as it lacks the requisite novelty for cassation review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI PAOLO nato a VERBANIA il 05/01/1972 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 135 OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. formula rilievi di merito e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza della contestata recidiva evidenziando come i precedenti penali, anche specifici, risultanti dal Casellario Giudiziale e i delitti oggetto della sentenza impugnata fossero idonei a formulare un giudizio di maggiore pericolosità e colpevolezza in capo al prevenuto (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1