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Ordinanza — n. 16367/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded criticisms of sentencing regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16367/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the punitive treatment of recidivism, but the Court of Appeal had already provided correct and unflawed reasoning regarding the criminal history. The court rejected the appeal because the arguments were generic and manifestly unfounded, noting the lower court adequately highlighted the significance of the latest offense within the appellant's criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has correctly motivated the decision by adequately analyzing the criminal history rather than merely listing precedents.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded recidivism sentencing procedural costs criminal history analysis Cassation review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE CIRO nato a NAPOLI il 10/06/1984 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 110 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio (recidiva) generiche e manifestamente infondate, avendo la Corte di appello motivato con corretti e non viziati argomenti (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) non limitati — come dedotto - ad una "lista" di precedenti (la Corte di appello ha invece in modo adeguato evidenziato il significato del fatto da ultimo commesso nel quadro della storia criminale del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/0