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Ordinanza — n. 16192/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug possession where quantity and circumstances prove trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16192/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued against the penalty and the reasoning, but the court found the appellate judgment logically sound. Specifically, the combination of drug quantity, variety, packaging methods, and possession of weighing tools made personal use highly improbable, thus justifying the trafficking charge.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 bis lett. a) D.P.R. 309/1990; In drug possession cases, quantity exceeding tabular limits combined with specific circumstances like variety, packaging tools, and division into doses can legitimately support a conclusion of trafficking intent even without direct proof of sale.

Parole chiave

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drug trafficking intent possession quantity limits trafficking presumption appellate review standard drug packaging evidence imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 bis lett. a) D.P.R. 309/1990
e art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.46610 del 09/10/2014
a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez.
Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013
a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv.
Sez.6, n.2652 del 21/11/2013
255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv.
Sez.6, n.6575 del 10/01/2013
Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica (pag.
Sez.6, n.4613 del 25/01/2011
Sez.6, n.12146 del 12/02/2009
Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica (pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFORIO COSIMO DAMIANO nato a TARANTO il 02/10/1993 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Caforio Cosimo Damiano, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 4 cod. pen. e art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. 309/1990 (capo a) e 81, 110, 648, 99 comma 2 n. 2 cod. pen. (capo b), deduce violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile;

Considerato che, secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245;

Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica (pag. 3 e 4), i Giudici di appello davano rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alla varietà delle tipologie di stupefacente, alle modalità di occultamento delle sostanze ed alla suddivisione in singole dosi delle stesse, al possesso di strumenti per la pesatura e confezionamento in dosi dello stupefacente, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente; del tutto generica e priva di concretezza è, poi, la doglianza relativa alla determinazione della pena.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il