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Ordinanza — n. 16182/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against settlement sentences for failing to address generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16182/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible. The appellants argued that the first-instance judgment failed to address their claims regarding excessive sanctions and the lack of recognition for generic mitigating circumstances. The court ruled that a settlement sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure is not required to discuss these specific issues.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; A settlement sentence does not need to address the recognition of generic mitigating circumstances or the specific measure of the agreed penalty.

Parole chiave

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settlement sentence generic mitigating circumstances inadmissible appeal Cassation Court Article 599-bis criminal procedure penal agreement attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
I ricorsi proposti da Assenza Gianclaudio, Violante Claudio, Giliberto Francesco e Quadarella Giuseppina risultano inammissibili, in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30190/2018, Hoxha e altro
Sez. 5, n. 29243/2018, Casero
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASSENZA GIANCLAUDIO nato a SIRACUSA il 03/02/1995 VIOLANTE CLAUDIO nato a SIRACUSA il 30/09/1962 QUADARELLA GIUSEPPINA nato a SIRACUSA il 23/02/1988 GILIBERTO FRANCESCO nato a SIRACUSA il 29/10/1993 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Assenza Gianclaudio, Violante Claudio, Giliberto Francesco e Quadarella Giuseppina risultano inammissibili, in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena concordata tra le parti (Vedi Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). I ricorrenti lamentano l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle generiche (ricorso di Violant9. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci