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Ordinanza — n. 16174/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds regarding drug possession circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16174/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Belotti inadmissible because the grounds were manifestly unfounded, generic, and merely reiterated those already rejected by the Court of Appeal. Belotti argued for personal drug use and generic mitigating circumstances without engaging with the appellate court's specific reasoning or evidence. The court upheld that such discretionary evaluations on drug possession are beyond cassation review unless the lower court's motivation is logically flawed or legally erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic and unfounded arguments regarding discretionary judicial evaluations on mitigating circumstances or drug possession are inadmissible when the lower court's decision is adequately motivated and free of logical or legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug possession mitigating circumstances judicial discretion cassation review manifest illogic imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA
(Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv.
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva
159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv.
Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri
254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv.
Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELOTTI SERGIO nato a CHIARI il 01/02/1988 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Belotti Sergio risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente nonché richiede le circostanze attenuanti generiche, reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando l'assenza di elementi positivi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche valutando i numerosi precedenti di polizia e il comportamento processuale.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

2. Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha considerato il dato ponderale (hashish per 540 dosi singole medie ed eroina, di cui il ricorrente non era assuntore, risultando solo dipendente da cannabinoidi ed hashish), la modalità di detenzione e il possesso di denaro non altrimenti giustificato; nonché di un bilancino di precisione. La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive o del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604).

Si tratta, quindi, di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell