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Ordinanza — n. 16160/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing in plea agreements for lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Maragno and Baldicchi inadmissible due to improper grounds. The appellants argued for a review of the sentencing treatment under specific penal codes, but the court held that only issues regarding the parties' will to enter the plea agreement or judicial contentions are admissible. Consequently, complaints about the sentencing determination itself were rejected as they do not constitute an illegality in the imposed sanction.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentences are admissible only for defects in the parties' will to agree or divergent judicial contentions, excluding complaints about the sentencing determination.

Parole chiave

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plea agreement sentencing admissibility of appeal formation of will judicial contentions penal procedure code inadmissible grounds Cassazione appeal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis cod. proc. pen.
309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc.pen
309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARAGNO IVAN nato a VIPITENO il 30/07/1942 BALDICCHI FRANCESCO nato a PERUGIA il 18/12/1969 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAr t u f udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che, con unico motivo di ricorso, Baldicchi Francesco deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 6, e 80, comma 2, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen.

Considerato che Ivan Maragno ricorre per cassazione deducendo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., essendosill giudice limitato a recepire la prospettazione delle parti. Considerato che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purché il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili sano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il C nsigliere estensore Il