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Sentenza — n. 15944/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by the victim's withdrawal of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15944/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for personal injuries because the crime was extinguished by the victim's withdrawal of the complaint. The defense submitted a police report confirming the victim's acceptance of this withdrawal on July 28, 2022. Consequently, the court held that the criminal extinction automatically voided the civil liability statuitions, leading to the annulment of the judgment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 582, comma 2 cod. pen.; Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 340, comma 4 cod. proc. pen.: The extinction of a crime due to the withdrawal of a private prosecution extinguishes the related civil liability statuitions, necessitating the annulment of the judgment without remittal.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal of complaint extinction of crime civil liability annulment without remittal private prosecution personal injuries ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 582, comma 2 cod. pen.
Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
ritenuta l'assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod.
Art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
229400 - 01); rilevato che dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti
pen.; considerato che l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv.
Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci
Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv.
Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini
257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVINO NICOLA nato a GIOIA DEL COLLE il 30/01/1974 avverso la sentenza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che l'imputato Savino Nicola ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto di lesioni personali ex art. 582, secondo comma, cod. pen.; ritenuto che il reato è estinto per remissione di querela, come emerge dalla produzione, da parte del difensore, del verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 28 luglio 2022 dinanzi al Commissariato di P.S. Putignano della Questura di Bari. ritenuta l'assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; considerato che l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01;

Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01); rilevato che dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali Così ciso il 08/03/2023 - Il co sigli estensore nte Giu arzo Enrico Vittori Stani la° Scarlini D E, POS1T T